Art. 73
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[1]Abbuono e recupero delle somme liquidate in via provvisoria
[2]In tutti i casi in cui e' stabilita la competenza delle direzioni provinciali del tesoro ad effettuare liquidazioni in via provvisoria e l'amministrazione centrale, in sede di provvedimento definitivo, non confermi le liquidazioni medesime ovvero faccia luogo a liquidazione di un trattamento inferiore, le somme in piu' corrisposte sono abbuonate, sempreche' risulti la buona fede degli interessati.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979 al 12 novembre 1999 · versione 0 su Normattiva