Art. 76

[1]Irrilevanza dell'acquisto di una cittadinanza straniera sul diritto a trattamento pensionistico di guerra

[2]L'acquisto di una cittadinanza straniera non comporta perdita del diritto a conseguire il trattamento pensionistico di guerra o a fruire del trattamento stesso. Sono abrogate tutte le disposizioni che prevedono la decadenza dal diritto a conseguire o a fruire della pensione, assegno o indennita' di guerra per effetto dell'acquisto di cittadinanza straniera.

Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art76 · fonte su Normattiva