Art. 82

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[1]Revoca e modificazione dei provvedimenti prima dell'approvazione del comitato di liquidazione

[2]((I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra emanati dal direttore generale possono essere revocati o modificati prima dell'approvazione da parte del Comitato di liquidazione quando ricorrano le circostanze di cui al precedente articolo 81 del presente testo unico. In tal caso il provvedimento di revoca o di modifica del direttore generale e' sottoposto all'approvazione del Comitato di liquidazione. I provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono, altresi', essere revocati o modificati dal direttore generale sia prima che dopo l'approvazione del Comitato di liquidazione, ma prima che abbiano avuto esecuzione, qualora vengano ravvisati motivi di legittimita' o di merito. Il nuovo provvedimento viene trasmesso per l'approvazione al Comitato di liquidazione. All'infuori dei casi di cui ai precedenti commi, i provvedimenti di conferimento di pensione od assegno di guerra possono essere revocati o modificati per i motivi e secondo le modalita' stabilite dagli articoli 81 e 112 del presente testo unico salvo i casi in cui sia diversamente stabilito dal testo unico stesso)).

Testo vigente dal 16 ottobre 1982 al 12 novembre 1999 · versione 6 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-12-23;915~art82 · fonte su Normattiva