Art. 87
[1]Equiparazione dei figli degli invalidi di 1ª categoria agli orfani di guerra
[2]I figli degli invalidi di 1ª categoria, con o senza assegno di superinvalidita', sono equiparati agli orfani di guerra anche se lo stato di figlio sia stato conseguito posteriormente all'evento invalidante.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva