Art. 96
[1]Comunicazioni delle amministrazioni competenti al Ministero del tesoro
[2]Di tutti i provvedimenti che comunque influiscano sul diritto al pagamento dell'assegno annesso alle decorazioni al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo e gli estranei alle Forze armate, l'amministrazione competente da' notizia al Ministero del tesoro, per gli eventuali provvedimenti di sua spettanza. La cessazione o la riattivazione del pagamento dell'assegno deve sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione o del riacquisto del diritto.
Testo vigente dal 29 gennaio 1979, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva