Art. 1 — Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 1, commi 1° e 3°
La presente legge regola la pesca nelle acque del demanio pubblico e del mare territoriale, ed in quelle di proprieta' privata nei casi espressamente stabiliti. Per quanto riguarda la polizia delle acque e della navigazione, il trattamento da usarsi verso gli stranieri, e le concessioni di pertinenze del demanio pubblico e del mare territoriale, restano inalterate le disposizioni contenute nel codice della marina mercantile, ed in altre leggi.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti