Art. 4
[1](R. decreto-legge 20 novembre 1927, n. 2525, art. 3, comma 1°).
[2]I regolamenti stabiliranno inoltre quali delle disposizioni sulla pesca siano da osservare anche nell'esercizio della pesca sulle acque di privata proprieta' in immediata comunicazione con quelle del demanio pubblico o del mare territoriale. ((E' data facolta' al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con quello delle comunicazioni, sentita la locale Commissione per la pesca, di stabilire, limitatamente al litorale delle provincie ex austriache, che la pesca su determinati tratti del litorale, sino ad un miglio dalla costa, sia riservata ai rivieraschi)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti