Art. 15
Decreto-legge Luogotenenziale 29 aprile 1917, n. 698, art. 3
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, d'accordo con l'Amministrazione competente, cura che nei contratti di affitto dei diritti esclusivi di pesca spettanti a titolo patrimoniale al Demanio, o nelle concessioni di pesca su acque soggette ad opere di bonifica, siano inserite clausole dirette alla conservazione ed all'aumento della pescosita', e vigila a che tali clausole siano osservate, provocando la diffida agli interessati inadempienti, ed, occorrendo, la risoluzione degli affitti o delle concessioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti