Art. 65 — Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e puo' pubblicare annualmente una relazione sull'attivita' dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle societa' di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il Ministero puo' parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti