Art. 65Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 37

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste promuove e sussidia pubblicazioni, anche periodiche, le quali abbiano per iscopo l'educazione dei pescatori e la diffusione di tutto quanto riguarda l'industria della pesca; e puo' pubblicare annualmente una relazione sull'attivita' dell'Ufficio centrale della pesca, degli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, e dei Regi stabilimenti ittiogenici, con la statistica dei ripopolamenti eseguiti dall'Amministrazione, dalle societa' di pesca, dalle cooperative e dai privati, in acque pubbliche e possibilmente anche in acque private. Il Ministero puo' parimenti pubblicare studi e relazioni sulle indagini eseguite dagli Istituti di idrobiologia applicata alla pesca, che abbiano importanza scientifica, tecnica, pratica ed economica.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art65 · fonte su Normattiva