Art. 40
Legge 4 marzo 1877, n. 3706, art. 23; legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 30
Le infrazioni della presente legge sono denunciate all'autorita' giudiziaria, e ad esse sono applicabili anche le norme stabilite dal Codice penale e da quello di procedura penale.((Le infrazioni alle norme circa la licenza di pesca in acque dolci, che importano pena pecuniaria ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 26 marzo 1936, n. 1418, sono denunciate anche all'intendenza di finanza)). In caso di commutazione delle ammende, la pena restrittiva della liberta' personale non puo' eccedere i 30 giorni. A norma dell'art. 414 del Codice della marina mercantile i proprietari di battelli da pesca sono responsabili delle ammende incorse dalle persone dell'equipaggio.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti