Art. 51
[1](R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2472).
[2]La concessione di crediti alle cooperative ed ai consorzi puo' essere subordinata, dalla Banca mutuante, all'assicurazione, presso imprese od enti legalmente operanti nel Regno, della totalita' o di parte del naviglio, degli attrezzi e delle cose delle singole industrie per le quali il prestito fu emesso, per tutti i rischi cui possono andare soggette. Per la detta assicurazione possono essere anche costituite, fra gli interessati, associazioni mutue, e federazioni provinciali e regionali. La costituzione ed il funzionamento delle une e delle altre sono disciplinati secondo le norme, in quanto applicabili, del R. decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1759, e del relativo regolamento, od altrimenti secondo le norme del R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e successive modificazioni.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti