Art. 52Legge 24 marzo 1921, n. 312, art. 21, comma 1°

Le disposizioni del presente capo sono estese ai pescatori, che esercitano la pesca nelle acque pubbliche ed in quelle private, solo quando ne siano direttamente gli imprenditori.

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Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1931-10-08;1604~art52 · fonte su Normattiva