Art. 53
((Per il raggiungimento di finalita' di pubblico interesse nel campo della tutela e dell'incremento del patrimonio ittico nelle acque interne, possono costituirsi associazioni esclusivamente in forma di consorzi per la tutela della pesca. Tali consorzi sono costituiti per atto pubblico; quelli il cui ambito, riguardo alle acque delle quali tutelano la pesca, e' contenuto nel territorio di una Provincia oppure che hanno finalita' ed interessi limitati all'ambito provinciale, sono riconosciuti con provvedimento del prefetto su proposta del presidente della. Giunta provinciale e sono sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale; quelli che si estendono a territori di piu' Province o le cui finalita' e interessi esorbitano dall'ambito di una Provincia, sono soggetti al riconoscimento ed alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sentiti per il riconoscimento i presidenti delle Giunte provinciali competenti per territorio. I consorzi per la tutela della pesca hanno personalita' giuridica e sono ammessi al gratuito patrocinio)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti