Art. 54
((I consorzi per la tutela della pesca possono essere costituiti in forma obbligatoria con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, su proposta del presidente della Giunta provinciale o di uno dei presidenti delle Giunte provinciali interessate, sentito il Comitato permanente della pesca. La vigilanza su detti consorzi spetta alla Giunta provinciale o al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, secondo il criterio stabilito nel precedente articolo)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti