Art. 55
((I consorzi per la tutela della pesca sono retti da un presidente, nominato dal presidente della Giunta provinciale per i consorzi sottoposti alla vigilanza della Giunta provinciale, e dal Ministro per l'agricoltura e per le foreste per quelli soggetti alla vigilanza del Ministro per l'agricoltura e per le foreste. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente del consorzio e' coadiuvato da un ufficio di presidenza, costituito da due componenti, uno dei quali nominato dalla Consulta di cui al seguente articolo e l'altro da scegliersi fra persone dotate di particolari conoscenze tecniche, nominato dall'autorita' cui spetta la nomina del presidente. I bilanci sociali recano la firma del presidente e dei componenti l'ufficio di presidenza)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti