Art. 57
Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 5
Possono far parte dei Consorzi, oltre i privati e le societa' esercenti l'industria della pesca, il commercio dei prodotti della medesima, o comunque aventi interesse all'utile esercizio della pesca, i dilettanti di pesca, gli studiosi di materie attinenti alla pesca, e gli enti locali.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti