Art. 61
Legge 13 dicembre 1928, n. 2884, art. 9
((Qualora un consorzio volontario od obbligatorio non corrisponda alle finalita' per le quali e' stato istituito, ovvero quando siano constatate gravi irregolarita' nell'amministrazione di esso, il presidente della Giunta provinciale, se trattasi di consorzio la cui vigilanza spetta alla Giunta provinciale, o il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, per i consorzi sottoposti alla vigilanza dello stesso Ministero, ha facolta' di far cessare dalle loro funzioni gli ordinari organi direttivi, amministrativi e consultivi dell'ente e di nominare un commissario per la temporanea gestione del consorzio)).
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti