Art. 7
[2]((E' fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando piu' della meta' della larghezza del corso d'acqua o della meta del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto in larghezza non inferiore ad un metro)). Tale divieto non si applica ai bacini d'acqua dolce o salsa, ove si pratica l'allevamento del pesce.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti