Art. 11

[1]Testo unico-art. 11. (Cumulo con altri trattamenti)

[2]L'assegno vitalizio e' cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' con la pensione privilegiata ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta. L'assegno vitalizio e', altresi', cumulabile con la pensione sociale e con altri trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria, salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art11 · fonte su Normattiva