Art. 13

[1]Testo unico-art. 13. (Perdita del diritto)

[2]Il dipendente statale che, per il servizio gia' reso, abbia conseguito il diritto all'assegno vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal servizio, spetta il trattamento previdenziale sulla base del complessivo servizio prestato. Il titolare di assegno vitalizio di riversibilita' perde il diritto nei casi che comportano la perdita della pensione statale di riversibilita'.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art13 · fonte su Normattiva