Art. 12

[1]Testo unico-art. 12. (Opzione)

[2]Il titolare di assegno vitalizio puo' optare per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale. Il diritto di opzione puo' essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza. Il superstite del dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilita', ha facolta' di optare per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti piu' favorevole.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art12 · fonte su Normattiva