Art. 127Annullamento della posizione assicurativa

La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo allo assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione. Qualora la posizione assicurativa abbia gia' fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennita' di cui all'art. 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modificazioni, gli interessati, per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennita' riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.

Testo vigente dal 9 maggio 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1092~art127 · fonte su Normattiva