Art. 33
[1]Testo unico-art. 33. (Finalita')
[2]Il Fondo di previdenza e credito provvede:
- a)alla corresponsione della indennita' di buonuscita e degli assegni vitalizi;
- b)alla erogazione di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;
- c)alla costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare prestiti agli iscritti;
- d)alla ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione, l'educazione ed il mantenimento;
- e)al conferimento di borse di studio;
- f)alla ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;
- g)alle cure climatiche in favore dei figli degli iscritti;
- h)ad altre forme di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei Ministeri vigilanti. Le prestazioni di cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere erogate se non nei limiti delle disponibilita' determinate in bilancio, eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non puo', comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva