Art. 40
[1]Testo unico-art. 40. (Iscrizione di categorie particolari)
[2]L'obbligo dell'iscrizione al Fondo e' esteso:
- 1)per tutte le prestazioni: ai giudici della Corte costituzionale; ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
- 2)per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
- 3)per le sole prestazioni creditizie: ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva