Art. 40

[1]Testo unico-art. 40. (Iscrizione di categorie particolari)

[2]L'obbligo dell'iscrizione al Fondo e' esteso:

  • 1)per tutte le prestazioni: ai giudici della Corte costituzionale; ai dipendenti della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; ai dipendenti del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro; ai cappellani militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
  • 2)per tutte le prestazioni, escluse quelle creditizie: ai dipendenti del Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro; agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
  • 3)per le sole prestazioni creditizie: ai dipendenti di ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei; ai dipendenti di ruolo dell'Istituto centrale di statistica; al personale speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art40 · fonte su Normattiva