Art. 47
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 marzo 1974 al 1 gennaio 2005. Leggi il testo vigente →
[1]Testo unico-art. 47. (Garanzia per i prestiti)
[2]Le cessioni delle quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali. Ogni diversa garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, e' nulla, sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle stesse parti contraenti.
Testo vigente dal 15 marzo 1974 al 1 gennaio 2005 · versione 0 su Normattiva