Art. 49
[1]Testo unico-art. 49. (Composizione del comitato)
[2]Il comitato speciale per il credito e' nominato dal presidente dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed e' composto:
- 1)da quattro consiglieri di amministrazione dello Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;
- 2)da quattro consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti, residenti in Roma. Alle sedute del comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto consultivo. Il comitato delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del precedente art. 48.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva