Art. 6
[1]Testo unico-art. 6. (Membri del governo e parlamentari)
[2]L'assunzione di responsabilita' di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella qualifica di appartenenza. Restano salvi i diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione parlamentare.
Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva