Art. 9

[1]Testo unico-art. 9. (Decorrenza del godimento e prescrizione delle rate)

[2]Nei casi in cui per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio e' prevista la domanda dell'interessato, il godimento dell'assegno non puo' avere decorrenza anteriore di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda. Le rate di assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato a conoscenza dell'interessato.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art9 · fonte su Normattiva