Art. 20

[1]Testo unico-art. 20. (Cause di perdita del diritto)

[2]Il diritto all'indennita' di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si perde per prescrizione. Il diritto del dipendente e dei suoi aventi causa alla indennita' di buonuscita si prescrive nel termine di cinque anni, decorrente dalla data in cui e' sorto il diritto; la domanda di pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennita' di buonuscita interrompe il corso della prescrizione.

Testo vigente dal 15 marzo 1974, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-12-29;1032~art20 · fonte su Normattiva