Art. 13
[1]Vigilanza
[2]Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.
[3]La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile. I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva