Art. 13

[1]Vigilanza

[2]Art. 9 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

[3]La vigilanza sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara e' esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero della marina mercantile. I bilanci annuale e tecnico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, debbono essere comunicati ai Ministeri del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e della marina mercantile.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art13 · fonte su Normattiva