Art. 5
[1]Amministrazione - Esecuzioni e privilegi fiscali.
[2]Art. 1, 2° e 3° comma, art. 3 e 5 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1926; artt. 122, 123, 124 e 126 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827; articolo 2 regio decreto-legge 19 agosto 1938, nr. 1560.
[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara e' amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed il presidente di questo ne ha la legale rappresentanza. I servizi locali della Cassa sono affidati alle sedi provinciali dell'istituto nazionale della previdenza sociale. La Cassa gode di tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto predetto. Le esenzioni ed i privilegi concessi dall'art. 124 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, si applicano in favore degli iscritti ai "Fondi speciali" affidati in gestione alla Cassa medesima.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva