Art. 1

[1]TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PREVIDENZA MARINARA

[2]Art. 1 Personalita' giuridica La Cassa nazionaleper la previdenza marinara e' persona giuridica di diritto pubblico con sede in Roma.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art1 · fonte su Normattiva