Art. 1
[1]Testo unico sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari.
[2]Art. 1.
[3]Art. 1 sub. R. decreto-legge 19 aprile 1925, n. 561, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597.
[4]La Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari e' un corpo morale con facolta' di acquistare e di possedere ed ha sede in Roma. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
[5]La detta Cassa di previdenza e' considerata come Amministrazione dello Stato per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali. Sono a suo carico le spese di amministrazione.
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti