Art. 22
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[1]Contributi per gli allievi delle navi scuola.
[2]Art. 8 legge 9 aprile 1931, n. 456; articolo 10 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594.
[3]I contributi dovuti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara per gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, sono stabiliti sulla base delle competenze medie previste per i mozzi imbarcati sui velieri.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva