Art. 24
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[1]Prosecuzione volontaria dell'assicurazione.
[2]Art. 8 legge 25 luglio 1952, n. 915.
[3]L'iscritto che, al compimento del 60° anno di eta', se uomo, o del 55°, se donna, possa far valere almeno 10 anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione per invalidita' e vecchiaia puo' chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione per invalidita' o vecchiaia. Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo unico, a quelle corrispondenti dell'allegata tabella in relazione al grado e alla qualifica dell'iscritto e al genere della navigazione. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'eta'.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva