Art. 29
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[1]Doppia valutazione del servizio militare compiuto in tempo di guerra.
[2]Art. 46 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 13 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594;art. 11 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391; decreto ministeriale 31 gennaio 1947, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 17 febbraio 1947; decreto del Presidente del Consiglio 30 settembre 1957, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 29 ottobre 1957.
[3]Sono considerati per una entita' doppia della loro durata agli effetti della determinazione dei servizi utili a pensione:
- a)il periodo d'imbarco sulle navi in armamento della Marina militare e sulle navi mercantili nazionali compiuto dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918 e dal 10 giugno 1910 all'8 maggio 1945;
- b)il servizio effettuato dal 10 giugno 1940 al 30 settembre 1957, su navi da, guerra in armamento e su navi mercantili iscritte nei ruoli del naviglio ausiliario dello Stato, adibite al dragaggio delle mine;
- c)il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina, militare compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva