Art. 31
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[1]Computo del servizio, militare compiuto a terra durante la guerra 1940-45.
[2]Legge 10 giugno 1940, n. 653; art. 12 decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946 n. 391.
[3]I periodi di servizio militare prestati dagli iscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara per richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato, fra il 10 giugno 1940 e il 15 ottobre 1946, sono considerati coperti di contribuzione, ove gia' non lo fossero, purche' risulti, nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi, in periodo di iscrizione alla detta Cassa. Agli effetti del presente articolo, sono considerati periodi di richiamo alle armi anche quelli di arruolamento volontario e di trattenimento alle armi dopo il compimento del periodo di ferma ordinaria.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva