Art. 57

[1]Applicazione ai marittimi stranieri delle disposizioni sulla previdenza marinara.

[2]Art. 43 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

[3]I benefici previsti dal presente testo unico si applicano anche nelle persone di nazionalita' straniera imbarcate in servizio su navi nazionali quando dalle leggi dello Stato straniero, cui le persone appartengono, siano accordati equivalenti benefici agli italiani imbarcati su navi dello Stato stesso o tale trattamento di reciprocita' risulti da apposite convenzioni.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art57 · fonte su Normattiva