Art. 3

[1]Gestioni.

[2]Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, art 1 regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594; art. 2 regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, art. 1 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560; art. 21 legge 25 luglio 1952, n. 915.

[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:

  • a)la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;
  • b)la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle societa', di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)).

Testo vigente dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art3 · fonte su Normattiva