Art. 3
[1]Gestioni.
[3]La Cassa nazionale per la previdenza marinara tiene due separate gestioni:
- a)la "Gestione marittimi" per il trattamento di previdenza della gente di mare;
- b)la "Gestione speciale" per il trattamento di previdenza del personale di stato maggiore navigante ed amministrativo delle societa', di navigazione di preminente interesse nazionale e delle aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)).
Testo vigente dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva