Art. 58

[1]Incedibilita', impignorabilita' e insequestrabilita' delle pensioni.

[2]Art. 49 regio decreto-legge 216 ottobre 1919, n. 1996.

[3]Le pensioni costituite in forza del presente testo unico non sono cedibili se non a favore di stabilimenti ospitalieri o ricoveri per il pagamento delle diarie relative. Esse sono esenti da pignoramenti o sequestro e non possono essere soggette a riduzione, salvo che a titolo di alimenti dovuti per legge.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art58 · fonte su Normattiva