Art. 60
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 LUGLIO 1967, N.658)) ((60))
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 27 luglio 1967, n.658
1La L. 27 luglio 1967, n.658 ha disposto (con l'art. 55 comma 2) che a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 60 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109; ha inoltre disposto (con l'art. 63 comma 2) che a decorrere dall'entrata in vigore della medesima legge sono soppressi il Fondo a capitalizzazione ed il Fondo a ripartizione di cui all'articolo 82 del testo unico delle leggi sulla previdenza marinara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 dicembre 1962, n. 2109.
Testo vigente dal 1 settembre 1967, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva