Art. 64
[1]Iscrizione del personale dipendente da enti ausiliari dell'armamento.
[2]Art. 24 regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560.
[3]Il Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il Lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, puo' autorizzare la Cassa a stipulare apposite convenzioni per la iscrizione collettiva di persone che prestano servizio presso gli enti che a tale effetto siano riconosciuti dal Ministero della marina mercantile come enti ausiliari dell'armamento.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva