Art. 68

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[1]Contributo per l'iscrizione volontaria.

[2]Art. 16 legge 25 luglio 1952, n. 918.

[3]Il contributo annuo dovuto ai sensi del precedente articolo e determinato nella stessa misura di quello dovuto da un iscritto in attivita' di servizio, avente grado ed anzianita' pari a quello che l'iscritto aveva alla data di cessazione dal servizio. La contribuzione effettuata ai sensi del comma precedente esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i suppetiti anche quando sia prestata opera retributiva alle dipendenze degli altri. In questo ultimo caso sara' a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art68 · fonte su Normattiva