Art. 70

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[1]Utilizzazione dei contributi nella gestione marittimi e nella gestione speciale ai fini della liquidazione del trattamento di pensione.

[2]Artt. 18 e 19 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595; art. 23 regio decreto-legge 19 agosto 1938 n. 1560.

[3]L'iscritto, che abbia contribuito alla "Gestione marittimi" e alla "Gestione speciale" durante periodi di navigazione o per le prestazioni di lavoro a terra negli uffici ainiiinistrativi delle Societa' di navigazione, puo' chiedere che il periodo di servizio prestato a terra sia riconosciuto per tre quinti come periodo di navigazione secondo le norme dell'art. 25 del presente testo unico. Qualora l'iscritto raggiunga il diritto alla liquidazione da parte della "Gestione marittimi", sara' trasferita alla stessa dalla "Gestione speciale" la - riserva matematica a copertura dei periodi di navigazione riconosciuti. L'importo dei contributi versati alla "Gestione speciale", dedotta la parte occorrente per la detta copertura, dara' luogo alla liquidazione del supplemento di pensione, di cui all'art. 78 del presente testo unico. Qualora, l'iscritto che si trovi nelle condizioni del secondo comma del presente articolo, non si avvalga o non possa avvalersi della facolta' in esso prevista, i periodi di navigazione gli saranno riconosciuti come periodi di assicurazione alla "Gestione speciale" a cui sara' trasferita la riserva esistente presso la "Gestione marittimi", sempre quando cio' renda, possibile la liquidazione di una pensione presso la "Gestione speciale" e con le, norme per essa in vigore.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art70 · fonte su Normattiva