Art. 71
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →
[1]Requisiti per il diritto a pensione.
[3]L'iscritto alla "Gestione speciale" ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale e si trovi in una delle seguenti condizioni:
- a)abbia compiuto 60 anni di eti con almeno 20 anni di contribuzione, o 10 di contributi con 65 anni di eta' o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e a 60 anni per le donne;
- b)sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva