Art. 71

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967. Leggi il testo vigente →

[1]Requisiti per il diritto a pensione.

[2]Art. 6 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1933; art. 12 legge 25 luglio 1952, n. 915

[3]L'iscritto alla "Gestione speciale" ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati o di preminente interesse nazionale e si trovi in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbia compiuto 60 anni di eti con almeno 20 anni di contribuzione, o 10 di contributi con 65 anni di eta' o 35 anni di contribuzione. Detti limiti di eta' sono ridotti rispettivamente a 55 e a 60 anni per le donne;
  • b)sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di contribuzione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art71 · fonte su Normattiva