Art. 73
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[1]Misura della pensione.
[3]Per la determinazione della misura delle pensioni e delle indennita' si assume come base la media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di serzizio e sulle quali fu corrisposto il contributo. Le retribuzioni da considerare per la formazione della media annua di cui al precedente comma vanno comunque riferite a quelle in atto per gli iscritti aventi pari grado ed anzianita' di servizio alla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Per il conseguimento del diritto alla pensione e per la misura di questa, la frazione di anno pari o superiore a mesi sei si conta come anno intero, ma si trascura se inferiore a sei mesi. La misura della pensione e' uguale ad un quarto della media annua della retribuzione di cui al primo comma del presente articolo, aumentata di un centesimo di essa, per ogni anno di assicurazione fino ai primi 25 anni, o di due centesimi, per gli anni di assicurazione successivi. Ai titolari di pensione che hanno diritto alla rata del mese di dicembre spetta, in occasione delle feste natalizie, un'altra rata di pari ammontare, al netto dell'eventuale assegno "ad personam".
Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva