Art. 74

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[1]Pensione di riversibilita'.

[2]Art. 11 e 14 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

[3]La vedova dell'iscritto deceduto dopo 10 anni di servizio utile per la pensione o del pensionato che abbia contratto matrimonio prima della cessazione del servizio ha diritto ad una pensione di riversibilita'. Non vi ha diritto la vedova quando sia passato in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o quando il matrimonio sia stato contratto dopo che l'iscritto aveva compiuto l'eta' di 50 anni e non sia di almeno due anni anteriore alla cessazione del servizio o non sia nata prole, ancorche' postuma, di un matrimonio piu' recente. La vedova perde il diritto a pensione quando passi a seconde nozze. Quando l'iscritto non lasci alla sua morte vedova, o questa sia decaduta dal diritto a pensione o quando la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, il diritto a pensione si riversa sugli orfani minorenni legittimi ed equiparati, escluse le figlie coniugate, anche se minorenni. Nel caso in cui un iscritto muoia prima di aver raggiunto il diritto alla pensione, ma dopo almeno due anni di iscrizione, spetta alla vedova, quando non sia passata in giudicato sentenza di separazione personale per di lei colpa, o, in mancanza di questa, agli orfani minorenni o maggiorenni inabili in modo assoluto e permanente al momento della morte del padre, una indennita' per una volta tanto pari a 10 dodicesimi della retribuzione percepita nell'ultimo anno di iscrizione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art74 · fonte su Normattiva