Art. 79

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[1]Liquidazione della pensione assicurativa, e trasferimento dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria.

[2]Art. 17 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

[3]L'iscritto il quale cessa di prestare servizio presso le societa' di preminente interesse nazionale o presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati postali e commerciali senza aver conseguito diritto a pensione a termine dei precedenti articoli puo' ottenere facendo domanda entro un anno dalla cessazione del servizio, il pagamento dell'80% della riserva, risultante presso la Cassa a suo favore, fatta deduzione della riserva per assicurazione obbligatoria, qualora si tratti di persona ad essa soggetta. Nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine sopra indicato, l'80% della riserva, previa eventuale deduzione della riserva per eventuale assicurazione obbligatoria, sara' trasferita nella assicurazione facoltativa come versamento unico alla data di cessazione del servizio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art79 · fonte su Normattiva