Art. 80

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[1]Accertamento in conto individuale fruttifero dei contributi versati dopo il pensionamento.

[2]Art. 29 regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595.

[3]L'iscritto che abbia gia' ottenuto una pensione della Gestione marittimi, con la maggiorazione prevista dal precedente art. 78, non puo' ottenere una seconda pensione dalla Gestione speciale. Se dopo il pensionamento della Gestione marittimi l'iscritto continua a prestare servizio negli uffici amministrativi presso le aziende di cui al primo comma del precedente art. 79, i contributi versati alla Gestione speciale del personale di dette aziende gli sono accreditati su un conto di risparmio fruttifero e restituiti al momento della cessazione del servizio.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art80 · fonte su Normattiva