Art. 83

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[1]Ricorsi.

[2]Art. 53 regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996; art. 97 regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

[3]Contro i provvedimenti della Cassa concernenti le concessioni delle prestazioni previste dal presente testo unico e in genere l'attuazione delle disposizioni del testo unico stesso e' ammesso il ricorso in via amministrativa di parte degli assicurati e dei datori di lavoro. Sui ricorsi decide il Comitato amministratore. Non e' ammesso il ricorso in via contenziosa ai sensi degli artt. 81 e 85 del presente testo unico prima che sia definito il ricorso in sede amministrativa. Il procedimento in sede amministrativa ha effetto sospensivo dei termini di prescrizione.

Testo vigente dal 15 gennaio 1964 al 1 settembre 1967 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1962-12-26;2109~art83 · fonte su Normattiva